All’imprenditore il codice civile del 1942* (approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 n.262 ) dedica un’intera sezione all’interno del Libro V sul lavoro.
In particolare la definizione la troviamo nel noto art. 2082:
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Sulla figura dell’imprenditore, nelle norme civilistiche, ritroviamo una moltitudine di riferimenti in quanto il sistema di sviluppo italiano è basato sul libero mercato e quindi sul riconoscimento della libera iniziativa economica e della proprietà privata (art. 41 e 42 Cost.)
Il fenomeno imprenditoriale rappresenta pertanto il perno fondamentale dell’economia moderna favorendo lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e dell’uso delle risorse per la produzione di beni e servizi utili alla collettività. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il diritto commerciale moderno è quella branca del diritto che si occupa di regolare le attività e gli atti d’impresa.
Per meglio capire l’importanza di queste discipline occorre fare un passo indietro e capire storicamente quando e perché nasce il diritto commerciale. Fino al 1100 d.C. storicamente identificato come Basso MedioEvo, vigeva il diritto comune che si distingueva del diritto romano e nel diritto canonico. Durante il XII secolo si assiste ad una trasformazione importante nella società che ha delle conseguenze anche in campo del diritto. Il passaggio dal feudalesimo ai Comuni vede il tramonto di un’economia di sussistenza ed il sorgere di un’economia di scambio.
Si organizzano i liberi Comuni, si creano le Corporazioni di Arti e Mestieri e si favoriscono gli scambi dei prodotti creati dagli artigiani. In un sistema così vivo e prolifico di relazioni commerciali il diritto comune non bastava più. Le controversie venivano risolte dai consoli delle stesse corporazioni che si avvalevano delle regole consuetudinarie. Questo corpo di regole che si va sviluppando giunge fino al XVI secolo quando prende vita lo ius mercato rum distinto dall ius civile. Nel 1800 accade un’altra importante trasformazione. Nasce lo stato liberale , si afferma il principio della libertà di iniziativa nel campo economico e vengono emanati due codici distinti:il codice civile del 1865 (su ispirazione di quello napoleonico )ed il codice di commercio del 1865 sostituito con quello del 1882. Soltanto nel 1942 abbiamo l’unificazione dei due codici in un solo codice civile che è quello a cui facciamo riferimento oggi. In questo articolo si definisce l'imprenditore secondo l'articolo 2082 del codice civile e si cerca di delineare le caratteristiche storiche che hanno portato alla nascita del diritto commerciale.
Art. 2082: Dell’imprenditore
Nell’art. 2082 il legislatore si è preoccupato principalmente di delineare e definire la figura dell’imprenditore stabilendone i requisiti minimi e sufficienti che devono essere presenti affinché ad un soggetto sia applicabile la disciplina dell’imprenditore. Il punto qui è di chiarire chi può essere definito imprenditore L’articolo 2082 identifica 3 elementi che segnano la linea di demarcazione tra chi è e chi non è imprenditore.
L’attività deve essere organizzata ossia deve prevedere una serie di atti coordinati che fa perno su un apparato produttivo composto di persone e beni strumentali. L’attività deve essere svolta infine con professionalità ossia deve essere svolta abitualmente e non occasionalmente e con metodo economico ossia si deve conseguire la copertura dei costi e i ricavi devono assicurare l’autosufficienza.
Altri articoli di legge sull’imprenditore. Il codice civile poi utilizzando altri criteri di classificazione distingue varie tipologie di impresa e di imprenditore. I criteri che utilizza per la distinzione riguardano:
La dimensioni serve invece ad identificare il piccolo imprenditore dal medio grande imprenditore. Infine la natura identifica l’imprenditore individuale da quello societario all’impresa pubblica.
Art. 2135 c.c. L’imprenditore agricolo
[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).
[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Sulla figura dell’imprenditore, nelle norme civilistiche, ritroviamo una moltitudine di riferimenti in quanto il sistema di sviluppo italiano è basato sul libero mercato e quindi sul riconoscimento della libera iniziativa economica e della proprietà privata (art. 41 e 42 Cost.)
Il fenomeno imprenditoriale rappresenta pertanto il perno fondamentale dell’economia moderna favorendo lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e dell’uso delle risorse per la produzione di beni e servizi utili alla collettività. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il diritto commerciale moderno è quella branca del diritto che si occupa di regolare le attività e gli atti d’impresa.
Per meglio capire l’importanza di queste discipline occorre fare un passo indietro e capire storicamente quando e perché nasce il diritto commerciale. Fino al 1100 d.C. storicamente identificato come Basso MedioEvo, vigeva il diritto comune che si distingueva del diritto romano e nel diritto canonico. Durante il XII secolo si assiste ad una trasformazione importante nella società che ha delle conseguenze anche in campo del diritto. Il passaggio dal feudalesimo ai Comuni vede il tramonto di un’economia di sussistenza ed il sorgere di un’economia di scambio.
Si organizzano i liberi Comuni, si creano le Corporazioni di Arti e Mestieri e si favoriscono gli scambi dei prodotti creati dagli artigiani. In un sistema così vivo e prolifico di relazioni commerciali il diritto comune non bastava più. Le controversie venivano risolte dai consoli delle stesse corporazioni che si avvalevano delle regole consuetudinarie. Questo corpo di regole che si va sviluppando giunge fino al XVI secolo quando prende vita lo ius mercato rum distinto dall ius civile. Nel 1800 accade un’altra importante trasformazione. Nasce lo stato liberale , si afferma il principio della libertà di iniziativa nel campo economico e vengono emanati due codici distinti:il codice civile del 1865 (su ispirazione di quello napoleonico )ed il codice di commercio del 1865 sostituito con quello del 1882. Soltanto nel 1942 abbiamo l’unificazione dei due codici in un solo codice civile che è quello a cui facciamo riferimento oggi. In questo articolo si definisce l'imprenditore secondo l'articolo 2082 del codice civile e si cerca di delineare le caratteristiche storiche che hanno portato alla nascita del diritto commerciale.
Art. 2082: Dell’imprenditore
Nell’art. 2082 il legislatore si è preoccupato principalmente di delineare e definire la figura dell’imprenditore stabilendone i requisiti minimi e sufficienti che devono essere presenti affinché ad un soggetto sia applicabile la disciplina dell’imprenditore. Il punto qui è di chiarire chi può essere definito imprenditore L’articolo 2082 identifica 3 elementi che segnano la linea di demarcazione tra chi è e chi non è imprenditore.
- L’imprenditore deve esercitare un’attività
- L’attività svolta deve avere uno scopo specifico (produzione o scambio di beni o servizi)
- L’attività deve essere svolta con determinate modalità (organizzazione, economicità e professionalità)
L’attività deve essere organizzata ossia deve prevedere una serie di atti coordinati che fa perno su un apparato produttivo composto di persone e beni strumentali. L’attività deve essere svolta infine con professionalità ossia deve essere svolta abitualmente e non occasionalmente e con metodo economico ossia si deve conseguire la copertura dei costi e i ricavi devono assicurare l’autosufficienza.
Altri articoli di legge sull’imprenditore. Il codice civile poi utilizzando altri criteri di classificazione distingue varie tipologie di impresa e di imprenditore. I criteri che utilizza per la distinzione riguardano:
- Oggetto dell’impresa
- La dimensione
- Natura del soggetto
La dimensioni serve invece ad identificare il piccolo imprenditore dal medio grande imprenditore. Infine la natura identifica l’imprenditore individuale da quello societario all’impresa pubblica.
Art. 2135 c.c. L’imprenditore agricolo
[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).
[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.